La guida in stato di ebbrezza

Argomenti correlati

La prova dello stato d’ebbrezza attraverso i risultati dell’etilometro

A chi spetta dimostrare il corretto funzionamento dell’etilometro?

Il problema del consenso al prelievo ematico

L’obbligo delle forze dell’ordine di avvisare il conducente della possibilità di assistenza dell’avvocato

In evidenza

La scelta del rito abbreviato sana la nullità derivante dall’omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore

La dicitura “volume insufficiente” non inficia il risultato dell’etilometro

Nozione

Una delle principali cause degli incidenti stradali è l’assunzione di bevande alcoliche.

Il legislatore, pertanto, ha previsto una disciplina molto severa, tesa a scoraggiare chiunque – anche chi ritiene di reggere bene l’alcool – dal guidare dopo aver bevuto.

È sufficiente, infatti, bere anche pochi bicchieri di vino perché si raggiunga nel sangue un tasso alcolemico in grado di far sorgere la contestazione del reato, il quale non richiede la “ubriachezza” del conducente, ma la più semplice, e a volte non percepibile, “ebbrezza”. Ciò che rileva ai fini della sanzione penale, in altre parole, non è lo “stato di alterazione” – come accade per le sostanze stupefacenti – ma lo “stato di assunzione” che superi determinati tassi alcolemici rilevabili anche su strada attraverso l’etilometro:

a) da 0,8 a 1,5 grammi per litro è prevista l’ammenda da euro 800 ad euro 3.200,00 e l’arresto fino a 6 mesi, a cui consegue la sospensione della patente da 6 a 12 mesi;

b) se superiore a 1,5 grammi per litro, è prevista l’ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000,00 e l’arresto fino a 12 mesi, a cui consegue la sospensione della patente da 12 a 24 mesi.

Se il tasso alcolemico, invece, è ricompreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, il conducente pone in essere sempre una condotta illecita, tuttavia rilevante soltanto sul piano amministrativo: sarà comminata, cioè, una multa da euro 527,00 ad euro 2.108,00 e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

Come avviene l’accertamento

Le Forze dell’ordine possono sempre sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove (ad es. la verifica dei riflessi o dell’equilibrio), anche attraverso apparecchi portatili (c.d. alcoltest di screening). Si tratta di controlli aventi esclusivamente finalità di prevenzione generale, dal momento che essi possono essere svolti su conducenti che non manifestino assolutamente alcun sintomo dello stato di ebbrezza. È bene precisare che tali controlli devono avere un carattere non invasivo e devono garantire il rispetto della riservatezza personale e dell’integrità fisica.

Sono quindi esclusi esami clinici o di laboratorio sul sangue, mentre è consentito effettuare test comportamentali o utilizzare apparecchi portatili in grado di rilevare la presenza di alcool senza quantificazione del valore.

La sottoposizione a questi test, da un lato, non richiede – in linea di massima – l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, dall’altro è obbligatoria per il conducente, il quale commette reato nel caso di rifiuto (art. 186, co. 7, C.d.S.).

Soltanto se tali screening prelimimnari risultino positivi, è consentito procedere all’ulteriore esame “quantitativo” dell’etilometro, in grado di certificare con valore probatorio il tasso alcolemico nel sangue. Ciò significa che il responso dell’etilometro costituisce la colonna portante del procedimento penale in caso di accertamento del reato.
L’utilizzo dell’etilometro è consentito anche quando v’è un accertamento sintomatico che dà motivo di ritenere che vi sia uno stato di ebrezza (quali l’alito vinoso, l’eloquio sconnesso e insicuro, l’andatura barcollante, postura malferma, stato di agitazione, le modalità di guida, ad esempio zigzagante).

In questi casi, anzi, la prova del reato può essere data anche senza ricorrere alle misurazioni dello strumento tecnico, ben potendo il giudice ricavare l’esistenza dello stato d’ebbrezza dagli elementi sintomatici verbalizzati dall’agente operante. Il caso più estremo è quello in cui vi sia una impossibilità di eseguire la prova alcolimetrica per le condizioni psicofisiche del conducente: è chiaro che in tale ipotesi, se fosse richiesto necessariamente il risultato dell’etilometro, si avrebbe un assurdo paradosso.

In caso di incidente

In caso di incidente stradale gli organi di Polizia possono sempre procedere all’accertamento del tasso alcolemico nei riguardi di tutti i conducenti coinvolti, anche se non manifestano sintomi caratteristici dello stato di ebbrezza ed anche se non necessitino di cure sanitarie.

Per coloro che, invece, vengono portati d’urgenza presso strutture sanitarie per le necessarie cure, l’accertamento del tasso alcolemico viene ivi effettuato su richiesta della Polizia Stradale. A tal proposito, occorre distinguere il caso in cui il prelievo ematico venga effettuato a prescindere dalla richiesta delle Forze dell’Ordine per motivi diagnostici, oppure se effettuato esclusivamente su loro impulso, per indagare il tasso di alcool nel sangue. Nel primo caso, non è necessario alcun avviso da dare al soggetto interessato, mentre nel secondo caso il rispetto del diritto di difesa attraverso gli avvisi di legge è presupposto per l’utilizzabilità degli esami clinici nel processo penale.

La necessita di un'attenta difesa

Quando si è coinvolti in un procedimento penale è sempre necessario rivolgersi ad avvocati che sappiano intendere la persona, i suoi interessi, oltre alle norme e ai tanti tranelli giudiziari.

Il buon consiglio deve giungere subito, sin dai primi atti del procedimento penale, perché determinate eccezioni e scelte devono rispettare la rigorosa tempistica del rito del processo.

Il reato di guida in stato di ebrezza, poiché può coinvolgere anche la persona inconsapevole del suo gesto, perché poco attenta a mettersi alla guida dopo aver bevuto qualche bicchiere, richiede un esame attento di tanti profili, procedurali e sostanziali, quali la correttezza degli accertamenti svolti o richiesti dalle Forze dell’Ordine, il rispetto del diritto di difesa dell’indagato, la giusta lettura del materiale probatorio raccolto ed, infine, il giusto indirizzo del processo verso il risultato più rispondente agli interessi dell’assistito.

Abbiamo l'esperienza di cui hai bisogno

Pubblicazioni

Nel vasto oceano delle informazioni, cerchiamo di offrire sintesi e verità. L'avvocato ha il dovere di confrontarsi con la società, di ascoltare i bisogni e gli interessi dell'altro, nella convinzione che il diritto è in continuo divenire e che il suo lavoro, anzi, partecipa e promuove la sua evoluzione. Con questo spirito ci mettiamo in [...]

Contatti

In caso di urgenza contattaIn caso di urgenza chiama: Avv. Claudio Miglio +39 347 1178865 Avv Lorenzo Simonetti +39 345 3323883 ContattaciOperiamo in tutta Italia. In caso di necessità, compila il modulo di contatto, specificando il tuo nome, un recapito ed una breve descrizione della questione che ti preoccupa. Ti risponderemo il prima possibile. Se [...]

Lo Studio

La nostra Storia Lo Studio degli avvocati Claudio Miglio e Lorenzo Simonetti nasce nel 2011, quando – quasi appena avviati alla professione – si trovarono ad assistere un giovane, affetto da grave patologia, “colpevole” di coltivare sostanza stupefacente di tipo marijuana a scopo terapeutico.  Il patrocinio in quel giudizio ha aperto la passione per l’avvocatura, [...]

Commercializzazione del CBD

Cosa è il CBD? La pianta di Cannabis Sativa contiene centinaia di composti chimici, molti dei quali sono detti cannabinoidi. Tra questi, i più famosi sono certamente il tetraidrocannabinolo (THC) per la sua proprietà psicotropa e il cannabidiolo (CBD), per le sue proprietà curative. È proprio l’alta percentuale di CBD contenuta nella pianta di cannabis a distinguere la “Fibre-type [...]

Associazione finalizzata al traffico

Stiamo lavorando per redigere questa pagina, presto sarà disponibile. 

La nostra tutela

Lo Studio è impegnato da anni ad assistere coloro che si trovano coinvolti in reati in materia di stupefacenti. Una legislazione poco chiara, unitamente al pregiudizio verso qualsiasi tipo di consumo sono il motivo di tantissimi processi dove ad essere imputato non è lo spacciatore. Vorremmo dire anche a coloro che sono contrari ad una [...]