Una delle principali cause degli incidenti stradali è l’assunzione di bevande alcoliche.
Il legislatore, pertanto, ha previsto una disciplina molto severa, tesa a scoraggiare chiunque – anche chi ritiene di reggere bene l’alcool – dal guidare dopo aver bevuto.
È sufficiente, infatti, bere anche pochi bicchieri di vino perché si raggiunga nel sangue un tasso alcolemico in grado di far sorgere la contestazione del reato, il quale non richiede la “ubriachezza” del conducente, ma la più semplice, e a volte non percepibile, “ebbrezza”. Ciò che rileva ai fini della sanzione penale, in altre parole, non è lo “stato di alterazione” – come accade per le sostanze stupefacenti – ma lo “stato di assunzione” che superi determinati tassi alcolemici rilevabili anche su strada attraverso l’etilometro:
a) da 0,8 a 1,5 grammi per litro è prevista l’ammenda da euro 800 ad euro 3.200,00 e l’arresto fino a 6 mesi, a cui consegue la sospensione della patente da 6 a 12 mesi;
b) se superiore a 1,5 grammi per litro, è prevista l’ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000,00 e l’arresto fino a 12 mesi, a cui consegue la sospensione della patente da 12 a 24 mesi.
Se il tasso alcolemico, invece, è ricompreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, il conducente pone in essere sempre una condotta illecita, tuttavia rilevante soltanto sul piano amministrativo: sarà comminata, cioè, una multa da euro 527,00 ad euro 2.108,00 e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi.